I
Marchi della tradizione: una questione di garanzia
A riconoscimento delle culture e tradizioni
locali, la Comunità Europea prevede
oggi tre livelli di tutela dei prodotti tipici
(non vinicoli)
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Marchio
DOP - Denominazione di Origine
Protetta (Reg. CE 2081/92)
Definisce un prodotto originario di una certa
regione o paese, le cui caratteristiche sono
essenzialmente o esclusivamente dipendenti
dall'origine geografica (intesa come un insieme
di fattori naturali e umani). Inoltre, tutte
le fasi della produzione devono avvenire nella
zona individuata. |
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Marchio
IGP - Indicazione Geografica Protetta
(Reg. CE 2081/92)
Definisce un prodotto originario della regione
o paese le cui caratteristiche possano essere
ricondotte all'origine geografica. Almeno
una fase della produzione deve avvenire nella
zona individuata. |
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Marchio
STG - Specialità Tradizionale
Garantita (Reg. CE 2082/92)
Definisce un prodotto le cui materie prime,
la composizione o ricetta, il metodo di produzione
o la trasformazione sono di tipo tradizionale.
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Procedure
e controlli
Perché un prodotto tipico possa essere
riconosciuto dalla Comunità Europea come
DOP, IGP o STG, i produttori devono presentare
idonea domanda all'Unione Europea stessa.
Attraverso un'accurata istruttoria, viene verificato
che il prodotto possieda i requisiti richiesti
dalla legge e che la tecnica di produzione risponda
ai parametri del Disciplinare di Produzione.
Solo se l'esito di tali indagini è positivo,
il prodotto può ottenere e fregiarsi di
uno dei riconoscimenti comunitari. Una volta ottenuto
tale riconoscimento, la corrispondenza del prodotto
tipico con quanto previsto dal Disciplinare di
Produzione è garantita da organismi di
controllo imparziali ed indipendenti
Nel settore vinicolo le sigle della qualita'
sono diverse, ma anch'esse sono il risultato di
regolamenti comunitari che hanno cercato di mettere
insieme le usanze e le modalita' di produzione
dei diversi paesi membri valorizzando un denominatore
comune, l'origine geografica, ed uno strumento
di controllo, il disciplinare di produzione che
certificasse l'origine del prodotto.
La qualita' del vino si puo'
sinteticamente immaginare come una piramide che
vede alla base i vini da tavola (senza
vincoli geografici, ne' di produzione) seguiti
dai vini "IGT" - Indicazione Geografica
Tipica - dove viene indicata un'origine geografica
anche se con una base molto ampia.
Seguono i vini di qualita' che secondo il regolamento
europeo devono riportare sull'etichetta la sigla
V.Q.P.R.D (vino di qualita' prodotto in regioni
determinate) che rappresenta un segnale internazionale
che informa sulla qualita' del prodotto e viene
tradotta in Italia in "DOC" (Denominazione
di Origine Controllata) e "DOCG"
(Denominazione di Origine Controllata e Garantita).
Entrambe queste sigle testimoniano l'origine del
prodotto e la presenza di un disciplinare di produzione,
ma esprimono due livelli di qualita' diversi.
Nel caso della DOCG le regole di produzione sono
piu' severe e le modalita' di controllo ancora
piu' selettive. Ruolo centrale nella garanzia
della qualita' delle produzioni vinicole sia per
i vini DOC che per i vini DOCG e' svolto dai Consorzi
di Tutela.