I
Prodotti Tradizionali
In
attuazione all'articolo 2 del D.M. 8 settembre
1999, n. 350, la Regione Lombardia ha predisposto
l'Elenco dei propri prodotti agroalimentari tradizionali.
I prodotti agroalimentari compresi nell'Elenco
rispondono ai criteri di tradizionalità
stabiliti dall'articolo 1 del D.M. 350/99, ed
in particolare "le metodiche di lavorazione,
conservazione e stagionatura sono consolidate
nel tempo (minimo 25 anni)"; "le metodiche
sono praticate in modo omogeneo e secondo regole
tradizionali". I prodotti inseriti in Elenco,
suddivisi in otto comparti (carne e derivati,
cereali e farine, derivati dei latte, miele, ortaggi
e frutta freschi e conservati, paste fresche,
prodotti da forno e da pasticceria, prodotti ittici)
sono stati segnalati dalle CCIAA provinciali,
che hanno raccolto le relative informazioni anche
da altri enti e organizzazioni. Le segnalazioni
pervenute alla Direzione Generale Agricoltura
sono state successivamente vagliate da un gruppo
di lavoro costituito da rappresentanti delle Direzioni
Generali Agricoltura e Sanità della Regione
Lombardia e dall'Ente Regionale di Sviluppo Agricolo
della Lombardia. Con l'ausilio di una pluralità
di tecnici esterni, di diversa competenza tecnico-scientifica,
sono stati individuati quelli in possesso dei
requisiti per i quali è possibile l'inserimento
nell'Elenco regionale. Per quanto riguarda l'accesso
alle deroghe, previste dall'articolo 4 del D.M.
350/99, la Regione Lombardia ha individuato, per
la gran parte dei prodotti dei comparto "derivati
dei latte", attraverso la compilazione di
un allegato alla scheda identificativa dei prodotto,
gli elementi relativi alle procedure operative
in grado di assicurare uno stato soddisfacente
d'igiene e disinfezione dei materiali di contatto
e dei locali nei quali si svolgono le attività
produttive, salvaguardando le caratteristiche
di tipicità, salubrità e sicurezza
dei prodotto, in particolare per quanto attiene
la necessità di preservare la flora
specifica. L'Elenco è soggetto a successivi
aggiornamenti e l'inserimento di nuovi prodotti
può avvenire o su iniziativa della Regione
Lombardia, o su proposta di altri soggetti pubblici
o privati, a seguito dell'accertamento, da parte
della Regione Lombardia dei possesso dei requisiti
di cui all'articolo 1 del D.M. 350/99.